Disposizioni Normative

I contratti aventi per oggetto un singolo servizio turistico ( trasporto, soggiorno, etc.) sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

  • - Legge Regionale Toscana 16/1994
  • - Legge 1084/7 del 27.12.77 (CCV) art. 1 n. 3 e n. 6; da art. 17 a 23; da art. 24 a 31;

non potendosi configurare come organizzazione di viaggio di pacchetto turistico.

Condizioni di contratto

1. Pagamenti

Entro 15 giorni dalla ns. conferma di disponibilità, la prenotazione dovrà essere perfezionata mediante l'invio della caparra pari al 30% dell'ammontare complessivo dei servizi prenotati, oltre ai diritti di prenotazione. Il saldo dovrà pervenire almeno 15 giorni prima dell'inizio del soggiorno. Il mancato incasso da parte dell'Organizzatore dei pagamenti di cui sopra, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione (cancellazione delle prenotazioni), fatto salvo il risarcimento d'ulteriori danni subiti dall'Agenzia.



3. Cessione e recesso
3.1 Cessione della prenotazione

Il viaggiatore che si trovasse nell'impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la propria prenotazione, alle seguenti condizioni:

  • - che il cessionario abbia gli stessi suoi requisiti;
  • - che informi l'Agenzia con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data fissata per il viaggio;
  • - che versi ex novo le spese d'iscrizione.

Tuttavia, l'Agenzia non sarà responsabile dell'eventuale mancata accettazione da parte dei terzi fornitori di servizi. Il viaggiatore cedente ed il cessionario sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo, nonché per le spese supplementari risultanti da detta cessione, come stabilite al successivo paragrafo 4.2 .

3.2 Recesso

In caso di recesso dal contratto di viaggio per sua causa, il viaggiatore è comunque sempre tenuto al pagamento della quota gestione pratica.

Inoltre, il viaggiatore è tenuto a versare, quale corrispettivo per recesso quanto in appresso specificato:

Penali per cancellazione:

  • Il 30% dell'importo del soggiorno fino a 28 giorni dall'arrivo
  • Il 50% dell'importo del soggiorno da 27 a 15 giorni dall'arrivo
  • Il 75% dell'importo del soggiorno da 14 a 8 giorni dall'arrivo
  • Il 100% dell'importo da 7 giorni dall'arrivo.


4. Modifiche
4.1

Qualora l'Organizzatore non potesse fornire una parte essenziale dei servizi, contemplati nel contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del consumatore. Qualora le prestazioni fornite risultassero di valore inferiore a quelle previste, il cliente dovrà essere risarcito per la differenza.

4.2

La richiesta di modifica della prenotazione comporta l'addebito al cliente delle maggiori spese sostenute.



6.Appartamenti e ville
6.1

L'agenzia al momento della consegna delle chiavi chiederà una cauzione che sarà restituita al termine del soggiorno. In caso di partenza fuori orario d'ufficio la cauzione sarà rimborsata entro sette giorni successivi alla partenza

6.2

Gli appartamenti e le ville sono consegnate dalle ore 17,00 del giorno d'arrivo sino alle ore 20,00. La riconsegna deve avvenire entro le ore 10,00 del giorno di partenza.

6.3

E' fatto obbligo ai locatari di lasciare l'angolo cottura perfettamente pulito ed in ordine, mentre per la pulizia delle altre stanze sarà addebitata una somma che varia a seconda della tipologia dell'appartamento.


7. Assicurazione e responsabilità

Per tutti i soggiorni previsti nel presente catalogo l'Agenzia Brignetti agisce unicamente come intermediaria tra i Clienti ed i vari prestatori di servizi, non assumendo pertanto nessun'obbligazione in proprio.

La polizza assicurativa per la responsabilità civile e garanzia prevista dalla convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio di cui alla legge 27/12/1997 è stata contratta con "La Previdente" polizza n. 1870200405872 in base a quanto prescritto dall'art. 13 della LRT 16/94.

Il cliente potrà stipulare una polizza contro i rischi e gli oneri derivanti da annullamenti con la propria compagnia assicurativa di fiducia.



9. Fondo di garanzia

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato istituito un fondo nazionale di garanzia cui il consumatore può rivolgersi ai sensi dell'art.21 Decreto Legislativo 111/95, in caso d'insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore. Le modalità d'intervento del fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 21 n. 5 Decreto Legislativo 111/95.